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L'intervento

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Sbarcare il lunario nel rispetto della trasparenza

... E' giusto quindi che anche i giornalisti cerchino di arrivare a fine d'anno il più dignitosamente possibile. Vi sono tuttavia delle regole giuridiche e deontologiche da rispettare, proprio per rispetto della propria professione, dell'opinione pubblica, oltre che degli altri colleghi coinvolti.

Facciamo riferimento alla questione, forse annosa, delle incompatibilità, e sappiamo di toccare un tasto delicato. Vi è cioè talvolta, in qualcuno, la tendenza ad operare nel settore giornalistico o radiotelevisivo e, contemporaneamente, prestare i propri servizi professionali ad enti, istituzioni, aziende economiche o finanziarie.

Vediamo allora cosa enuncia la normativa in vigore.

Un articolo fondamentale appare l'art. 44 del contratto nazionale 2001-2005 intitolato "Rapporto tra l'informazione e la pubblicità". Varrebbe la pena di leggerlo tutto. Ci limitiamo a riportare il terzo e quarto comma: "I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato. I direttori (.) sono garanti della correttezza e della qualità dell'informazione anche per quanto attiene al rapporto fra testo e pubblicità". L'articolo del contratto sta a dire che il giornalista, con un esempio banale, non può scrivere sui mezzi di trasporto pubblico di una città ed essere contemporaneamente addetto dell'ufficio stampa della locale Azienda dei trasporti, ma lo stesso esempio può valere per estensione ad altri settori dalle aziende economiche ai vari settori produttivi, o nel campo pubblico, dalla sanità agli enti locali, all'università ecc. A meno che, e qui soccorre il concetto di trasparenza dell'informazione, l'autore del testo non firmi il pezzo aggiungendo doverosamente la sua qualifica professionale e l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza.

Vi è però anche di più.

La recente Legge 150 del 2000, sulla "informazione e la comunicazione nelle pubbliche amministrazioni" enuncia anch'essa principi netti e assolutamente precisi che riguardano soprattutto i colleghi degli enti pubblici.

L'art. 9 della citata legge infatti relativamente ai colleghi degli uffici stampa recita proprio così: "I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva" (peraltro non ancora intervenuta - n.d.r.).

L'art. 7 della stessa legge sulla figura del "portavoce" è ancora più perentorio perché, dopo aver illustrato che questa figura può essere scelta a discrezione del vertice politico dell'ente per i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, precisa che questa persona "non può per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche."

Il concetto che sottintende a tutto ciò appare evidente, è quello salutare della distinzione dei ruoli. Una cosa è infatti promuovere con i classici mezzi dei comunicati stampa, delle conferenze stampa ecc., l'immagine e l'informazione del proprio ente (compito dell'addetto stampa), altra e diversa cosa è la libertà di critica, di cronaca e commento ai fatti che il giornalista di una testata può e deve sempre avere nell'ambito della sua autonomia redazionale (compito del giornalista dei mezzi d'informazione).

Un giornalista di ufficio stampa potrebbe stare tranquillo solo nel caso che le sue collaborazioni esterne non implichino incursioni nelle materie trattate istituzionalmente ed in questo caso quindi non vi sarebbe conflitto d'interesse.

Se ciò non bastasse andiamo a sbirciare anche sulla "Carta dei doveri del giornalista" emanata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla FNSI. Tale Carta non riguarda più solo i giornalisti degli uffici stampa, ma tutti, ed è, in certo modo, lo stesso discorso fatto però in modo capovolto, o visto da angolatura diversa, il tema però è lo stesso.

Fondamentale è qui il penultimo paragrafo intitolato "Incompatibilità". Dopo aver trattato delle evidenti incompatibilità dei giornalisti economici ed in possesso di informazioni finanziarie e del mercato azionario, l'articolo scende nella dura realtà quotidiana di tanti operatori dell'informazione e declama: "Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni e prebende, da privati e enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale".

E continua, all'ultimo comma: "il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale". Sono invece consentite, a titolo gratuito, le analoghe prestazioni aventi finalità sociali, umanitarie, culturali, religiose, o comunque prive di carattere speculativo.

Le sanzioni disciplinari a queste accertate incompatibilità sono quelle consuete rinvenibili al titolo III della legge 69/1963 istitutiva dell'Ordine e cioè: avvertimento, censura, sospensione, radiazione.

Appare evidente quindi come, seppur con qualche nota di fastidio, o qualche rinuncia economica non certo gradita, il giornalista deve astenersi dal giocare doppi ruoli ed a meno di qualche futura apertura dell'Ordine per salvare qualche rara forma di collaborazione giornalistica, tutte le prescrizioni sopra riportate vanno rispettate per scrollarsi di dosso ogni possibile e giustificata accusa di conflitto d'interesse.

 

Giampiero Viezzoli

 

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