CASAGIT, DEDUCIBILITÀ O DETRAIBILITÀ: QUALCHE CHIARIMENTO*
CASAGIT, DEDUCIBILITÀ O DETRAIBILITÀ: QUALCHE CHIARIMENTO*
Cari colleghi, dopo le numerose richieste di delucidazioni, vorrei tornare ancora una volta, sperando di essere abbastanza chiaro, sulla questione dei versamenti del contributo associativo a Casagit Salute, dopo il passaggio da Inpgi a Inps, situazione che ha determinato nuove modalità di versamento del contributo e anche un cambiamento di natura fiscale i cui effetti sono però rinviati al 2024, quando sarà presentata la dichiarazione dei redditi 2023. Prima di allora, non sarà pertanto necessario alcun adempimento. Da quello che si evince finora dovrebbe scomparire dalla dichiarazione da presentare nel 2024, per i redditi 2023, la deducibilità prevista attualmente e rimanere solo la detraibilità al 19% e per una cifra inferiore. Da ricordare che nel frattempo su questo tema proseguiranno gli approfondimenti già avviati e le interlocuzioni a livello istituzionale. Ora, ‘repetita iuvant’, vi riporto in sintesi le novità (che potete comunque trovare anche nel nostro sito di Casagit Salute).
In base al Testo unico delle Imposte sui redditi (art. 51, comma 2 lettera a), il contributo prelevato ogni mese dalla pensione nel corso del 2022 prima da Inpgi e poi daInps sarà ancora fiscalmente deducibile alla fonte, fino al limite di 3.615,20 euro. Il contributo non entrerà dunque a far parte dell’imponibile e su di esso non si pagheranno tasse. Resteranno invariate anche le regole per i contributi eventualmente versati per il coniuge o per il nucleo familiare, che continueranno a non essere né deducibili né detraibili. Se la normativa fiscale generale non sarà modificata, (e a questo proposito vi ribadisco che continuano i contatti con le istituzioni) i contributi che saranno versati nel 2023 non saranno più deducibili alla fonte, ma potranno essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2024 nella misura del 19 per cento e solo entro il limite di 1.300 euro (in base all’art. 83 comma 5 del D.lgs. 117/17 del Codice Terzo Settore che ha confermato l’agevolazione fiscale precedentemente contenuta nell’art. 15 lett. i bis del TUIR). Nulla cambierà invece per i rimborsi tutto rimarrà come prima: al momento della dichiarazione dei redditi il socio titolare continuerà, infatti, a detrarre solo le quote di spese sanitarie non rimborsate da Casagit, mentre i coniugi e i familiari potranno detrarre l’intera spesa, inclusa la quota rimborsata da Casagit Salute.
È poi utile ricordare che la deducibilità fiscale alla fonte era originata dal fatto che l’iscrizione a Casagit Salute è prevista per i colleghi assunti con Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg in conformità alle disposizioni contrattuali. Disposizioni che prevedono l’obbligatorietà contrattuale di iscrizione alla Casagit, cosa invece non prevista per i pensionati che ormai non rispondono più al CNLG. La condizione di deducibilità era stata estesa ai pensionati Inpgi in base al richiamo contrattuale e a un’intesa tra lo stesso Inpgi e l’Unione nazionale giornalisti pensionati, accordo non più applicabile dopo il passaggio a Inps. Infatti non essendoci per noi ancora l’Inpgi come nostra cassa di previdenza il contratto (Inpgi-Ungp), essendo venuta a mancare una delle parti contraenti (Inpgi) è nullo.
Inoltre, come avrete notato, in questi giorni Casagit ha inviato il bollettino MAV per il versamento del contributo dovuto alla Cassa, o ha provveduto all’addebito dal conto corrente (per chi lo avesse già autorizzato) perché da gennaio l’Inps non procede più alla trattenuta diretta sulla pensione. Il contributo chiesto riguarda i due mesi di gennaio e febbraio (ad eccezione di quanti abbiamo conservato il MAV trimestrale, quindi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo); dal prossimo, il contributo sarà invece chiesto o addebitato sul conto corrente con regolare cadenza mensile. Si ricorda che nel 2022 INPGI divideva il contributo complessivo annuale per 14 mensilità, INPS lo ha diviso per 13 mensilità, mentre dal 2023 Casagit lo divide per sole 12 mensilità, facendo così salva la tredicesima. Di fatto, il contributo complessivo annuale non è aumentato: ma essendo diviso in 12 rate e non più in 14, ciascuna quota mensile risulta ora di poco più alta rispetto alla precedente divisione. Inoltre, da quest’anno, ciascuna delle 12 rate, oltre alla quota mensile del socio comprende anche – se questi contributi sono dovuti – la quota mensile per il nucleo familiare e la quota mensile per il coniuge non a carico (nel 2022 si versavano 450 euro a giugno e dicembre, o 225 euro a trimestre; nel 2023 si verseranno 75 euro al mese).
*Gian Paolo Girelli, fiduciario Fvg Casagit Salute